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Organismo di garanzia

È istituito a livello nazionale un Organismo nazionale di garanzia, distinto dagli organi di governo, con il compito di garantire l’applicazione dello spirito e della lettera dello Statuto, al fine della tutela e dello sviluppo dell’identità e dell’unità associative. L’Organismo nazionale: vigila sulla sigla, sul suo rispetto e su eventuali abusi; dirime eventuali controversie insorte fra i diversi livelli associativi; interviene direttamente nel caso di gravi situazioni individuali e collettive a tutela dello Statuto, dell’identità e della deontologia associative; propone motivatamente, ove ritenuto necessario, l’adozione di provvedimenti anche disciplinari, che debbono essere adottati dagli organi statutari competenti; sottopone al Congresso nazionale una relazione sull’attività svolta. L’Organismo nazionale di garanzia è formato da 5 soci eletti dal Congresso nazionale, con almeno dieci anni di appartenenza associativa, preferibilmente con specifiche responsabilità e dagli ex‑Presidenti nazionali, che ne sono componenti di diritto.  Nella prima riunione dopo la sua costituzione l’Organismo nazionale di garanzia nomina il proprio Presidente e il Segretario e si dà un regolamento interno per il suo funzionamento. Solo le decisioni – sempre motivate – sono rese pubbliche, salvi i diritti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. L’Organismo nazionale di garanzia dura in carica quattro anni. La carica di componente dell’Organismo nazionale di garanzia è incompatibile con qualunque altra carica associativa. L’eventuale opzione si esercita entro trenta giorni dall’avvenuta elezione. (art.39 Statuto)

COMPONENTE ELETTA

BATTINI ROMANO

BIANCHI ANNA MARIA

BRESSAN NOELIA

GAMBUTI ANTONIO

TRAMONTANO ELEONORA

 

COMPONENTE DI DIRITTO

FORTE BRUNO

PRIORESCHI MARIANGELA